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1122 Ter. Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni

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Le deliberazioni concernenti l'istallazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136, ovvero con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

17 ago, 2022
Modifica destinazione d'uso per interesse condominiali
Autore: websitebuilder 26 lug, 2022
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle condizioni e all'importanza dell'edificio e consisti in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarre vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo di spesa. Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportare integralmente la spesa. continua.. vedasi codice civile art. 1121
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