1117 Ter. Modificazioni delle destinazioni d'uso
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Modifica destinazione d'uso per interesse condominiali
Per soddisfare esigenze d'interesse condominiale, l'assemblea con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti e i quattro quinti del valore dell'edificio puo' modificare la destinazione d'uso delle parti comuni.
continua.. vedasi codice civile art.1117

Le deliberazioni concernenti l'istallazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136, ovvero con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle condizioni e all'importanza dell'edificio e consisti in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarre vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo di spesa. Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportare integralmente la spesa. continua.. vedasi codice civile art. 1121